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Bonus edilizio, eco-bonus, sisma-bonus e super bonus 110%

Oggi della guida redatta dal CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) e dalle Associazioni dei Consumatori che si occupa di bonus fiscali relativi alla casa. 

Per la presentazione dei progetto su interventi possono beneficiare del super-bonus non è richiesta l’attestazione di doppia conformità ovvero la conformità del nuovo progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato.

 

La guida è strutturata in differenti capitoli:

  • istruzioni per l’uso
  • bonus edilizio
  • eco-bonus
  • sisma-bonus
  • i beneficiari dei bonus
  • il super-bonus – ambito oggettivo
  • le modalità operative
  • il bonus facciate
  • i bonus “acquisti”
  • lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta
  • gli “altri” bonus (come il bonus verde, bonus acquisto mobili ed elettrodomestici, bonus idrico)
  • la regolarità urbanistica

Le schede tecniche sono ripartite in 4 colonne:

  1. le tipologie di interventi ricompresi nel bonus
  2. la disciplina a regime (senza limiti temporali)
  3. la disciplina temporanea rafforzata (con maggiori aliquote e maggiori tetti di spesa agevolabili),
  4. la disciplina del super-bonus 110% (limitata a interventi determinati rivolti a specifiche categorie di contribuenti).

Il bonus edilizio.

Tutte le tipologie di intervento sono assoggettabile al bonus edilizio, ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo:

  • di manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (come il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate);
  • interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

L’eco-bonus.

Come si evince dal nome questo bonus contempla interventi relativi a: opere di efficientamento energetico, in particolare, le opere relative all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Per fruire di questa tipologia di bonus non sono necessari interventi edilizi in senso stretto. In questo bonus rientrano ad esempio l’installazione dell’impianto fotovoltaico, purché sia diretto al soddisfacimento dei bisogni dell’abitazione. L’agevolazione riguarda gli immobili esistenti e non è applicabile a quelli in costruzione.

Il sisma-bonus

Questo bonus ha come oggetto gli interventi per l’adozione di misure antisismichecon particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sul-la base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

I beneficiari del bonus edilizio, eco-bonus e sisma-bonus

La guida indica le varie tipologie di intervento a cui si applicano i vari bonus e i soggetti che ne possono beneficiare. In linea generale, godono delle detrazioni:

  • il proprietario e il comproprietario dell’immobile,
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (come il diritto di usufrutto o di abitazione);
  • il comodatario (ossia il soggetto che gode dell’immobile in forza di un contratto di comodato);
  • il locatario (vale a dire il conduttore o inquilino);
  • i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche i soci di cooperativa a proprietà indivisa;
  • gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce;
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Oltre ai soggetti sopra indicati beneficiano del diritto alla detrazione anche altri soggetti a patto che sostengano le spese e, quindi, le fatture siano a loro intestate. Chi sono i beneficiari della detrazione? Vediamolo nel dettaglio:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (ad esempio il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione e non è necessario si tratti dell’abitazione principale)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio
  • il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.

Il super-bonus del 110%

Questo nuovissimo bonus è stato introdotto nel 2020. La normativa contempla due tipologie di intervento:

  • gli interventi trainanti, i quali accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (ad esempio, interventi di efficientamento energetico come l’isolamento termico dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto e l’adozione di misure antisismiche degli edifici)
  • gli interventi trainati, i quali hanno la possibilità di accedere alla detrazione del 110% solo se vengono realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui sopra (ad esempio, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche)

“Per fruire della detrazione del 110% l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.

Il bonus facciate

Il “bonus facciate” prevede una detrazione del 90% delle spese per interventi come la pulitura o tinteggiatura esterna, che siano diretti al recupero o restauro della facciata esterna. Non possono beneficiarne tutti gli edifici ma solo quelli ubicati in centri urbani in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento) dai vigenti strumenti urbanistici.

Il cumulo

Se sullo stesso immobile sono effettuati più interventi che possono fruire dell’agevolazione, il limite massimo di spesa detraibile è dato dalla somma degli importi previsti per ognuno degli interventi effettuati. Il cumulo delle agevolazioni è applicabile solo a determinate condizioni. Quando invece lo stesso intervento può rientrare astrattamente in due diverse fattispecie agevolabili, si può applicare una sola di esse.

Lo sconto in fattura o la cessione del credito

I beneficiari dei bonus che sono stati illustrati  possono scegliere, anziché utilizzare direttamente la detrazione, di optare:

  • per uno sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (e i fornitori possono cedere il credito ad altri soggetti);
  • per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare, con la possibilità di cederlo ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Quale documentazione va conservata?

Il contribuente che usufruisca di uno o più dei bonus suindicati deve conservare le ricevute dei bonifici effettuati e le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori.

Nel caso in cui le spese riguardino un condominio, il contribuente può usare una certificazione rilasciata dall’amministratore, attestante l’adempimento degli obblighi previsti e indicante la somma detraibile da parte di ciascun contribuente.

[fonte: altalex.com]