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COMPRARE UNA CASA DONATA: I CONTROLLI DA EFFETTUARE PER NON CORRERE RISCHI

Quando si compra un immobile è importante verificare se il venditore abbia ricevuto l’immobile mediante donazione o se nei passaggi precedenti ci sia stata una donazione. Acquistando un immobile donato, l’acquirente infatti potrebbe imbattersi in un’eventuale azione legale da parte degli altri legittimatari, nel momento in cui il bene viene restituito.

Esistono differenti casistiche ed è bene sgomberare il campo e fare chiarezza, per garantirsi una compravendita serena e senza sorprese:

Casistica 1: il donatore è in vita.

L’azione di rivendicazione dell’immobile nei confronti dell’acquirente potrà essere esercitata dopo la morte del donante e per i successivi 10 anni se e solo se:

  1. il donante alla morte non ha lasciato beni sufficienti per garantire la legittima spettante agli eredi
  2. il venditore, ovvero chi ha ricevuto la donazione, non abbia un patrimonio sufficiente a soffisfare i legittimatari lesi
  3. non siano passati 20 anni dalla data di trascrizione dell’atto di donazione (salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge e/o di parenti in linea retta)

Casistica 2: il donante è deceduto da meno di 10 anni.

La restituzione del bene potrà essere esercitata entro i 10 anni dalla morte del donante. In questo caso il rimedio giuridico è la rinuncia da parte di tutti i legittimatari

all’azione di riduzione o restituzione verso terzi.

Casistica 3: il donante è deceduto da più di 10 anni.

In questo caso il diritto ad agire in riduzione è da ritenersi prescritto, quindi non ci sono rischi per chi compra l’immobile: le possibili azioni dei legittimatari non potranno infatti più essere esercitate.

Casistica 4: sono trascorsi più di 20 anni dalla data della donazione.

Anche in questo caso l’acquirente non corre alcun rischio. Nessun parente potrà rivendicare l’immobile sia che il donante sia ancora in vita o defunto.

Attenzione però: per le donazioni effettuate prima del 15 maggio 2005, non è scontato che valgano le stesse conclusioni, poiché manca una disciplina transitoria all’interno della legge 80/2005 che faccia piena chiarezza sulle modalità applicabili alle donazioni precedente a tale data.

 

articolo tratto da www.idealista.it