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Rinegoziazione del mutuo per Covid-19, una breve spiegazione

Prima della pandemia esisteva già una norma per aiutare i cittadini morosi a causa del mancato pagamento delle rate, vediamo insieme questa forma di rinegoziazione del mutuo e le condizioni particolari che servono per accedervi. L’articolo 41-bis del DL n.124 del 2019 aveva già introdotto una formula di rinegoziazione temporanea, eccezionale e non ripetibile in favore di chi ha subito un pignoramento immobiliare sulla propria abitazione principale dall’1 gennaio 2010 al 30 giugno 2019. Con l’avvento dell’emergenza sanitaria questa norma è stata prorogata e adesso il moroso può proporre fino al 31 dicembre 2021 un’istanza di rinegoziazione alla propria banca se ci sono contemporaneamente tre condizioni:

  1. Non esistono altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento oltre al creditore
  2. Deve essere stato rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato nel momento in cui si presenta l’istanza di rinegoziazione
  3. Il debito complessivo non deve essere superiore a 250.000 euro

In questa casistica ci si potrà avvalere della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

(fonte idealista.it)